Nuove disposizioni per le zone montane

Art. 12 — Servizi. Usi civici

Alle comunita' montane si applicano gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nei comuni montani i decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilita' per le quali i soggetti espropriati abbiano ottenuto, ove necessario, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e quella del Ministero dell'ambiente, determinano la cessazione degli usi civici eventualmente gravanti sui beni oggetto di espropriazione.1 Il diritto a compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, determinati dal Commissario agli usi civici, e' fatto valere sull'indennita' di espropriazione. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale, con la sentenza 8-10 maggio 1995, n. 156

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La Corte costituzionale, con la sentenza 8-10 maggio 1995, n. 156 (in G.U. 1a s.s. 12/5/1995, n. 20 ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dei commi 2 e 3 del presente art. 12 "nella parte in cui, nel caso di espropriazione di terreni montani per opere pubbliche o di pubblica utilita', non prevede che sia sentito il parere della Regione interessata in merito alla cessazione dei diritti di uso civico esistenti sui beni espropriandi, quando il decreto di esproprio sia pronunciato da una autorita' statale"; e "nella parte in cui prevede che i compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, siano determinati del Commissario agli usi civici anziche' dalla Regione".

Testo vigente dal 13 maggio 1995

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 156/1995

    Ha colpito questo articolo
    10 maggio 1995

    L'esonero, nel procedimento per la espropriazione, per opere pubbliche o di pubblica utilità, di terreni situati in comuni montani e gravati da usi civici - prevista, in determinati casi e condizioni, dall'art. 12, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 - dal presupposto della preventiva assegnazione a categoria dei beni espropriandi, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 1766 del 1927, oltre che dal requisito dell'autorizzazione regionale di cui al successivo art. 12, comma 2, non comporta violazione delle competenze regionali. Non vale, infatti, al riguardo, far richiamo ne' all'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977 - perché lo Stato conserva il potere di modificare, derogare o abrogare le fonti legislative statali delle funzioni trasferite alle Regioni - ne' al principio di ragionevolezza, dal momento che la norma impugnata, sotto questo aspetto, è coerente con lo scopo fondamentale della legge in cui è inserita, provvedendo a semplificare e accelerare le procedure amministrative per la realizzazione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane, anche sotto il profilo delle qualità ambientali a norma degli artt. 1, comma 4, e 7 della legge n. 97. Ne', infine - trattandosi di una legge-quadro che detta nuovi principi fondamentali vincolanti per le Regioni - può trarsi argomento di censura dal fatto che la ricorrente Regione Lombardia si veda costretta a rivedere in qualche misura la propria legislazione in materia. red.: G. Leo

    Art. 12 Nuove disposizioni per le zone montane

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1994-01-31;97~art12 · fonte su Normattiva