Nuove disposizioni per le zone montane

Art. 6 — Usucapione di fondi rustici e trasferimenti immobiliari

All'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 346, le parole: "non supera complessivamente le lire cinquemila" sono sostituite con le parole: "non supera complessivamente le lire 350.000". All'articolo 5, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 346, sono soppresse le parole: "entro il 31 dicembre 1980".

Testo vigente dal 9 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-31;97~art6 · fonte su Normattiva