Art. 6 — Usucapione di fondi rustici e trasferimenti immobiliari
All'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 346, le parole: "non supera complessivamente le lire cinquemila" sono sostituite con le parole: "non supera complessivamente le lire 350.000". All'articolo 5, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 346, sono soppresse le parole: "entro il 31 dicembre 1980".
Testo vigente dal 9 febbraio 1994
