L'articolo 13 della legge 13 agosto 1979, n. 380, e' sostituito dal seguente: "Le quote variabili del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite per l'anno finanziario 1979, in lire 161.801.717.245 ed in lire 587.342.857.000, rispettivamente, ai sensi della lettera b) e della lettera c) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356. La quota di cui al predetto articolo 2, lettera c), corrisponde agli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 1979, dalle leggi 28 marzo 1968, n. 437; 6 giugno 1974, n. 317; 1 marzo 1975, n. 47; 9 maggio 1975, n. 153; 5 agosto 1975, n. 412; 16 ottobre 1975, n. 493; 10 maggio 1976, n. 261; 10 maggio 1976, numero 352; 1 luglio 1977, n. 403".
Testo vigente dal 4 febbraio 1980
