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Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra sono estese ai cittadini italiani i quali, facendo parte di formazioni antifranchiste, abbiano riportato mutilazioni o invalidita', ascrivibili a qualsiasi categoria, in conseguenza del loro intervento, accertato dal Ministero del tesoro, nella guerra civile di Spagna, ed alle loro famiglie in caso di morte".

Testo in vigore dal 14 febbraio 1949 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-01-26;20~art1 · fonte del testo