Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili

Art. 22 — Trasferimento degli stanziamenti per la concessione dei benefici

Ai fini della concessione della pensione, dell'indennita' di accompagnamento, dell'assegno a vita e dell'assistenza sanitaria, gli stanziamenti a disposizione dell'Opera nazionale per i ciechi civili vengono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a partire dall'esercizio 1971. Gli stanziamenti destinati, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, al funzionamento dell'Opera nazionale per i ciechi civili, sono messi a disposizione, con decorrenza 1 gennaio 1971:

  • a)del Ministero dell'interno;
  • b)dell'Unione italiana ciechi; ripartiti proporzionalmente fra le amministrazioni medesime in conformita' ai maggiori oneri derivanti alle stesse dall'applicazione del precedente articolo 21.

Testo vigente dal 23 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-27;382~art22 · fonte su Normattiva