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Con effetto dal 1 gennaio 1963, l'indennita' di studio, istituita pur il personale direttivo ed insegnante dello scuole ed istituti d'istruzione elementare, secondaria ed artistica, nonche' per gli ispettori scolastici e per il personale direttivo ed educativo dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili statali, e' corrisposta agli aventi titolo, a norma delle disposizioni vigenti, nelle misure lorde mensili stabilite dall'annessa tabella A.
Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010
