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[1]All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63, si provvede con le disponibilita' di cui ai precedenti articoli 3 e 4, con quelle derivanti dalla applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592 e per lire 2.500 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrente per l'applicazione della presente legge.

[2]TABELLA A INDENNITA' DI STUDIO DAL 1 gennaio 1963

[3]Coeffi- Indennita' cienti mensile

[4]220................................................ 13.930

[5]260................................................ 15.790

[6]309................................................ 18.690

[7]402................................................ 23.995

[8]450................................................ 27.720

[9]522................................................ 31.160

[10]580................................................ 34.620

[11]700................................................ 46.195

[12]800................................................ 55.160

[13]TABELLA B INDENNITA' INTEGRATIVA DAL 1 gennaio AL 30 GIUGNO 1963

[14]Coeffi- Indennita' cienti mensile

[15]220................................................ 1.470

[16]260................................................ 2.410

[17]309................................................ 2.940

[18]402................................................ 4.145

[19]450................................................ 3.780

[20]522................................................ 5.380

[21]580................................................ 5.980

[22]700................................................ 2.805

[23]800................................................ 840 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 agosto 1963, n. 1012

1

con decorrenza dal 1 luglio 1963

La L. 4 agosto 1963, n. 1012 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1963 l'indennita' integrativa prevista dalla tabella B, allegata alla legge 18 febbraio 1963, n. 355, e' aggiunta all'indennita' di studio, di cui alla tabella A della legge medesima."

Testo in vigore dal 25 agosto 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 agosto 1963

Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1963 al 25 agosto 1963.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 agosto 1963, n. 1012

    La L. 4 agosto 1963, n. 1012 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1963 l'indennita' integrativa prevista dalla tabella B, allegata alla legge 18 febbraio 1963, n. 355, e' aggiunta all'indennita' di studio, di cui alla tabella A della legge medesima."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;355~art5 · fonte del testo