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L'indennizzo privilegiato aeronautico e' esteso al personale militare e civile dello Stato che, essendo in servizio presso gli aeroporti, riporti invalidita' in conseguenza di incidente di volo. Se dall'incidente sia derivata la morte, l'indennizzo e' liquidato alle famiglie.

Testo in vigore dal 22 giugno 1973 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-06-06;325~art2 · fonte su Normattiva