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[1]Le indennita' di volo di cui all'art. 11 delle norme sulle indennita' da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, per gli ufficiali, sottufficiali, primi avieri ed avieri scelti appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo e compiano, entro il periodo di tempo stabilito dai Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto, sono stabilite nelle seguenti misure:
[2]Ufficiali.................... L. 4200 mensili Sottufficiali.................. L. 3600 mensili Primi avieri................... L. 3600 mensili Avieri scelti.................. L. 3000 mensili Per gli ufficiali appartenenti al Corpo del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo e compiano entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto, l'indennita' di volo prevista dallo stesso art. 11 e' stabilita nella misura di L. 3000 mensili.
Testo in vigore dal 10 maggio 1949 al 9 ottobre 2010
