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[1]La tabella di cui al primo comma dell'art. 12 delle norme sulle indennita' da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificata, e' sostituita dalla seguente: Indennita' Durata del volo per ogni volo
[2]Per voli di durata inferiore ad una ora.......... L. 400 Per voli di durata da 1 ora a 2 ore.............. " 800 Per voli di durata da 2 ore a 3 ore.............. " 1200 Per voli di durata da 3 ore a 4 ore.............. " 1600 Per voli di durata uguale o superiore a 4 ore.... " 2000
[3]Il terzo comma dell'art. 12 delle suddette norme e' sostituito dal seguente: "L'importo dell'indennita' in oggetto non potra' essere superiore, in ogni mese, alla somma di L. 4200 per gli ufficiali o per gli impiegati civili di grado superiore al 12° e di L. 3600 per i sottufficiali, i graduati e militari di truppa o per gli impiegati civili fino al grado 12° incluso e per i salariati".
Testo in vigore dal 10 maggio 1949 al 9 ottobre 2010
