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L'articolo 4 delle norme approvate con regio decreto - legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta sostituito dall'articolo 4 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Al personale militare che frequenta corsi di pilotaggio, compreso quello che si svolge presso l'Accademia aeronautica, e' dovuta, dalla data del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano fino a quella del conseguimento del brevetto di pilota militare, la seguente indennita' mensile di pilotaggio: sottotenente........................................ L. 13.60 0 aiutante di battaglia e maresciallo di 1ª classe.... " 13.60 0 da un maresciallo di 2ª classe a sergente........... " 13.30 0 militare di truppa.................................. " 12.70 0 Agli ufficiali che frequentano corsi di osservazione aerea e' dovuta, fino alla data del conseguimento del brevetto di osservatore dall'aeroplano, la seguente indennita' mensile di volo: da generale a capitano.............................. L. 14.600 tenente............................................. " 13.900 sottotenente........................................ " 13.600
Testo in vigore dal 19 dicembre 1961 al 9 ottobre 2010
