L'indennita' mensile di volo di cui all'art. 9 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, e' stabilita nelle seguenti misure: ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici: da generale a capitano.............................. L. 30.000 tenente............................................. " 27.000 sottotenente........................................ " 25.000 ufficiali medici: da generale a capitano.............................. L. 17.400 tenente............................................. " 16.600 sottotenente........................................ " 16.300 L'indennita' mensile di volo di cui all'art. 6, primo comma, della legge 8 marzo 1958, n. 233, viene corrisposta nelle misure stabilite, per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico dall'art. 5 della legge 17 dicembre 1953, n. 953.

Testo vigente dal 19 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-11-29;1300~art4 · fonte su Normattiva