L'indennita' mensile di volo spettante, ai sensi dell'articolo 11 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, ai sottufficiali, primi avieri e avieri scelti a ferma speciale dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e' stabilita nelle misure indicate nell'annessa Tabella III. Resta ferma nella misura spettante anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge la indennita' mensile di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1961, n. 1300. L'indennita' di cui al primo comma del presente articolo e' corrisposta, ricorrendo analoga posizione di impiego e con la osservanza, in quanto applicabili, delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, ai sottufficiali ed ai militari di truppa dell'Esercito e della Marina in possesso del brevetto di specialista aeronautico o di specialista di elicottero e assegnati, per l'attivita' di volo o ad essa connessa, ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonche' agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attivita' aerea delle singole forze armate e interforze.

Testo vigente dal 19 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-27;365~art9 · fonte su Normattiva