L'indennita' mensile di volo di cui al primo comma dell'articolo 10 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, e' stabilita nelle seguenti misure per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, che provengono dal servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti: da generale a capitano.............................. L. 17.400 tenente............................................. " 16.600 sottotenente........................................ " 16.300 Per gli ufficiali degli altri ruoli indicati nello stesso comma e per quelli di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 473, l'indennita' mensile di volo e' stabilita nelle seguenti misure: da generale a capitano.............................. L. 11.000 tenente............................................. " 10.500 sottotenente........................................ " 10.300 L'indennita' mensile di volo spettante agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, facenti parte di equipaggi fissi di volo, e' stabilita nelle seguenti misure: da tenente colonnello a capitano.................... L. 15.900 tenente............................................. " 15.100 sottotenente........................................ " 14.800

Testo vigente dal 19 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-11-29;1300~art5 · fonte su Normattiva