Con effetto dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2 della presente legge sono abrogati gli articoli 6, 7 ed 8 della legge 26 luglio 1965, n. 966, concernenti le modalita' di pagamento dei servizi resi dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai privati ai sensi dell'articolo 1 della legge medesima, e viene modificato l'articolo 3, ultimo comma, della citata legge con la soppressione delle parole: "previa costituzione del deposito provvisorio di cui al successivo articolo 6".
Testo vigente dal 21 agosto 1985
