Art. 3
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I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o altri latti comunque conservati devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico con fogli progressivamente numerati e vidimati, prima dell'uso, dall'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio. Tali registri devono essere conservati per un periodo non inferiore a tre anni dalla data dell'ultima registrazione ed essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza. Coloro che detengono soltanto i prodotti di cui al regolamento (CEE) 990/72 del 15 maggio 1972 o latti chiusi in confezioni originali di peso non superiore ad 1 chilogrammo, sono esentati dall'obbligo del registro di carico e scarico di cui al presente articolo.
Testo in vigore dal 7 maggio 1974 al 21 agosto 2014
