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A decorrere dal 1 luglio 1963, in aggiunta all'indennizzo privilegiato aeronautico, spettante ai sensi del regio decreto-legge 13 luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 3 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, a ciascun figlio minore del dipendente militare o civile dello stato, deceduto per incidente di volo in servizio comandato, e' concesso un indennizzo integrativo fino alla concorrenza della somma di lire 5.200.000. L'indennizzo integrativo compete anche ai figli maggiorenni che risultino permanentemente inabili a proficuo lavoro alla data di morte del genitore.
Testo in vigore dal 4 dicembre 1964 al 9 ottobre 2010
