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Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge dal 1 luglio 1963 al 31 dicembre 1964, valutabile in annue lire 65.000.000, si provvedera' mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 129 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 4 dicembre 1964 al 9 ottobre 2010
