L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: "ART. 171-ter. - 1. E' punito, se il fatto e' commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

  • a)abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
  • b)abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
  • c)pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
  • d)detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi;
  • e)in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
  • f)introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. 2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
  • a)riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
  • b)esercitando in forma imprenditoriale attivita' di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;
  • c)promuove o organizza le attivita' illecite di cui al comma 1. 3. La pena e' diminuita se il fatto e' di particolare tenuita'. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
  • a)l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
  • b)la pubblicazione della sentenza in uno o piu' quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o piu' periodici specializzati;
  • c)la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attivita' produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".

Testo vigente dal 4 settembre 2000

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 34/2008

    Questione infondata
    21 febbraio 2008

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171- ter, comma 1, lettera e) , della legge 22 aprile 1941, n. 633, come sostituito dall'art. 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248, censurato, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui configura come reato la condotta del gestore di un circolo ricreativo che utilizza per uso pubblico un servizio televisivo criptato, ricevuto per mezzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, con abilitazione alla ricezione in solo ambito familiare, senza accordo con il legittimo distributore. L'ordinanza di rimessione muove, infatti, dall'erroneo presupposto ermeneutico secondo cui la fattispecie sarebbe integrata anche da un mero inadempimento dell'obbligazione assunta all'atto della conclusione del contratto con il distributore, mentre la norma denunciata richiede altresì che il fatto sia commesso "per uso non personale" e "a fini di lucro". - V., citato, il diretto precedente di cui all'ordinanza n. 157/2006.

    Art. 3 cost. · Art. 171-ter Diritto d’autore · Art. 14 Nuove norme di tutela del diritto di autore · Art. 1 Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2000-08-18;248~art14 · fonte su Normattiva