Il numero 3) dell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: "3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonche' ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile".
Testo vigente dal 4 settembre 2000
