Il numero 3) dell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: "3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonche' ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile".

Testo vigente dal 4 settembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-08-18;248~art7 · fonte su Normattiva