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Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti e' assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attivita' nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianita'. A tale fine e' autorizzata la spesa di 75.180 euro a decorrere dall'anno 2004.
Testo in vigore dal 11 agosto 2004 al 24 giugno 2017
