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L'articolo 35 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 35. - 1. Per conseguire la nomina ad ufficiale subalterno in servizio permanente di uno dei Corpi della Marina militare, oltre alle condizioni prescritte dalla legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, e' necessario contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente. 2. Gli ufficiali subalterni del Corpo del genio navale e del corpo delle Armi navali che provengono dall'Accademia navale, hanno l'obbligo di commutare la ferma di cui al comma 1 in un'altra della durata di anni otto a decorrere dalla data di conseguimento della laurea". La ferma di otto anni di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 come sostituito dal precedente comma 1 del presente articolo trova applicazione dal primo bando di immissione ai corsi normali dell'Accademia navale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963 n. 52, e' sostituito dal seguente: "I sottotenenti in servizio permanente effettivo, che al termine del terzo anno di studi applicativi, svolti in conformita' del piano di studi approvato dal comando dall'Accademia aeronautica, superino l'esame di cultura militare, secondo un programma stabilito dal Ministero, vengono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con anzianita' assoluta corrispondente alla data di inizio della sessione di esami o dell'appello di febbraio previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, in cui conseguono la laurea in ingegneria, e a decorrere da tale data assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di otto anni. L'anzianita' relativa degli interessati aventi pari anzianita' assoluta e' determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare". La ferma di otto anni di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963 n. 52, come sostituito dal precedente comma 3, trova applicazione dal primo bando di immissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare e dell'Aeronautica militare che a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge siano ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico o che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente, qualificati in campo internazionale, hanno l'obbligo di permanere in servizio per un periodo pari a due volte la durata del corso o dell'incarico, con decorrenza dalla data di inizio del corso o di assunzione dell'incarico. Detto periodo e' aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto, i corsi e gli incarichi di cui al presente comma. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo ammessi ai corsi di pilotaggio aereo, devono vincolarsi, all'atto dell'ammissione, ad una ferma volontaria di dodici anni, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi. Gli ufficiali che non portano a termine o non superano il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente contratta.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 1 gennaio 1998
