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Al comma 5 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "La cessazioni del servizio di cui al presente comma sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti di eta'".
Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 9 ottobre 2010
