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I limiti di eta' previsti dalle annesse tabelle A, B, C e D hanno validita' dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri e dei ruoli normale unico e speciale unico delle Armi dell'Esercito, del ruolo normale del Corpo di Stato maggiore della Marina militare, dei ruoli di naviganti normale e speciale dell'Aeronautica militare, gli ufficiali dei corrispondenti ruoli ad esaurimento, nonche' gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che nel grado posseduto siano a meno di dieci anni dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio previsti dalla normativa precedentemente in vigore, possono chiedere con domanda irrevocabile l'applicazione nei loro confronti di questi ultimi limiti. Le domande dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di mancata presentazione della domanda si applicano i nuovi limiti di eta' stabiliti dalla presente legge. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi di cui le promozioni a scelta del grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che siano stati iscritti nel predetto quadro non sono computati nel numero massimo del grado di appartenenza fino alla promozione.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 9 ottobre 2010
