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A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e' sostituito dal seguente: "L'ufficiale promosso non e' piu' valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di "a disposizione" anche nel nuovo grado ed anche in soprannumero oltre il numero chiuso e cessa dal servizio permanente al compimento del limite di eta' stabilito per il grado di colonnello del rispettivo ruolo del servizio permanente effettivo". A decorrere dal 31 dicembre 1990 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 6; all'articolo 39 comma 4; all'articolo 40 comma 2; all'articolo 41 della legge 19 maggio 1986 n. 224 nonche' quella di cui all'articolo 28, ultimo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574 e quella di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973 n. 804 concernente il soprannumero al numero chiuso.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-12-27;404~art9 · fonte su Normattiva