Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Rispetto alla questione di legittimità costituzionale sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 97 Cost. - per la inapplicabilità agli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri - sancita dall'art. 10, l. 27 dicembre 1990, n. 404 - del beneficio - accordato agli ufficiali del "ruolo speciale" dell'Esercito dall'art. 24, comma quarto, l. 19 maggio 1986, n. 224 - della promozione "il giorno precedente" a quello del compimento della anzianità di servizio da parte degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, non può considerarsi "ius superveniens" la disposizione dell'art. 2, l. 28 febbraio 1992, n. 217, con la quale è stata conferita delega al Governo per l'istituzione, per gli ufficiali dei carabinieri in servizio permanente, anche di un "ruolo speciale", allo stato per gli stessi (v. massima C) non previsto. Prima dell'esercizio della delega, infatti, tale disciplina, benché indicativa di una tendenza all'omogeneità con la situazione normativa degli ufficiali dell'Esercito, non può mutare quella degli ufficiali dei carabinieri quale esistente all'epoca in cui la questione è sorta.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 36 cost. · Art. 97 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1990
urn:nir:stato:legge:1990-12-27;404~art10 · fonte su Normattiva