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Il direttore responsabile dei programmi emessi dalle stazioni di diffusione sonora e televisiva via cavo locali, autorizzate ai sensi degli articoli 26 e 30 della presente legge, ha l'obbligo di disporre senza ritardo, in apposite trasmissioni, le rettifiche richieste dai soggetti interessati, purche' non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilita' penale. In caso di mancato adempimento si osservano in quanto applicabili le disposizioni del primo e del penultimo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto all'ultimo comma dello stesso articolo.
Testo in vigore dal 17 aprile 1975 al 24 marzo 1991
