Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1975 al 24 marzo 1991. Leggi il testo vigente →

Il direttore responsabile dei programmi emessi dalle stazioni di diffusione sonora e televisiva via cavo locali, autorizzate ai sensi degli articoli 26 e 30 della presente legge, ha l'obbligo di disporre senza ritardo, in apposite trasmissioni, le rettifiche richieste dai soggetti interessati, purche' non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilita' penale. In caso di mancato adempimento si osservano in quanto applicabili le disposizioni del primo e del penultimo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto all'ultimo comma dello stesso articolo.

Testo in vigore dal 17 aprile 1975 al 24 marzo 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art34 · fonte su Normattiva