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Il direttore responsabile dei programmi emessi dalle stazioni di diffusione sonora e televisiva via cavo locali, autorizzate ai sensi degli articoli 26 e 30 della presente legge, ha l'obbligo di disporre senza ritardo, in apposite trasmissioni, le rettifiche richieste dai soggetti interessati, purche' non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilita' penale. In caso di mancato adempimento si osservano in quanto applicabili le disposizioni del primo e del penultimo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto all'ultimo comma dello stesso articolo. 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs 22 febbraio 1991, n. 73

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Il D.Lgs 22 febbraio 1991, n. 73 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono sostituite dalle norme del presente decreto."

Testo in vigore dal 24 marzo 1991 al 6 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art34 · fonte su Normattiva