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Non sono soggetti alle autorizzazioni previste dalla presente legge la installazione e l'esercizio degli impianti di cui ai precedenti articoli, che colleghino non piu' di 50 utenti, effettuati senza scopo di lucro. Per l'allacciamento ai predetti impianti e per la distribuzione dei programmi mediante gli stessi, non puo' essere richiesto alcun canone. E' altresi' vietata la diffusione di programmi di pubblicita' commerciale. Chiunque intenda installare ed esercitare gli impianti, di cui al comma precedente, e' tenuto a darne preventiva comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed alla regione. Sono vietati per tali impianti l'interconnessione e l'allacciamento con qualsiasi altra rete pubblica o privata di telecomunicazione. Si applicano le norme di cui all'articolo 31. Non sono infine soggetti all'autorizzazione prevista dal presente articolo gli impianti ad uso privato ed esclusivo del proprietario di cui all'articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, cosi' come sostituito dall'articolo 45 della presente legge. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs 22 febbraio 1991, n. 73
7Il D.Lgs 22 febbraio 1991, n. 73 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono sostituite dalle norme del presente decreto."
Testo in vigore dal 24 marzo 1991 al 6 maggio 2004
