Il proprietario dell'aeromobile e' solidalmente responsabile del pagamento dei diritti previsti dalla presente legge. I diritti previsti dagli articoli 2 e 3 non si applicano, sotto condizione di reciprocita', per gli aeromobili statali stranieri non adibiti a servizi commerciali. I diritti previsti dall'articolo 5 competono anche allo ente che in virtu' di apposite convenzioni gestisce la aerostazione per passeggeri, anche se questa e' costruita su aeroporti statali, civili o militari, ove si svolga attivita' aerea civile commerciale. La tassa erariale istituita con il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117, compete anche all'ente che, in virtu' di apposita convenzione, gestisce l'aerostazione merci, anche se questa e' costruita su aeroporti statali, civili o militari, ove si svolga attivita' aerea civile commerciale. I diritti previsti dalla presente legge, nonche' la tassa erariale di cui al comma precedente, continuano ad essere devoluti agli enti o alla societa' di gestione, ai sensi delle disposizioni contenute nelle singole leggi speciali che disciplinano l'affidamento in gestione di interi complessi aeroportuali.

Testo vigente dal 31 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;324~art6 · fonte su Normattiva