Le modalita' per l'accertamento, la riscossione e il versamento dei diritti previsti dalla presente legge sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per l'accertamento e la riscossione dei diritti previsti dalla presente legge e della tassa erariale istituita con il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117, spettanti agli enti e alle societa' che gestiscono interi complessi aeroportuali ovvero aerostazioni per passeggeri o merci. Fino all'entrata in vigore del predetto decreto si provvedera' con le modalita' attualmente vigenti, che si applicano anche ai gestori di aerostazioni passeggeri o merci.

Testo vigente dal 31 maggio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;324~art7 · fonte su Normattiva