Art. 3 — Disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili
Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, la riscossione anche coattiva, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi sono effettuati dai comuni ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504. Relativamente ai termini di liquidazione e accertamento continuano ad applicarsi le disposizioni previste per le imposte erariali sui redditi. Per l'anno 1993, gli adempimenti previsti dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell'articolo 5 dello stesso decreto n.504 del 1992, per i quali siano disponibili le informazioni utili alla loro identificazione catastale, sono effettuati dall'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le modalita' per la trasmissione ai comuni dei dati riguardanti i predetti fabbricati, nonche' di quelli concernenti le dichiarazioni presentate ed i relativi versamenti effettuati. Le somme riscosse dai comuni per effetto del comma, 1 sono di spettanza dei comuni stessi per la parte corrispondente all'aliquota eccedente il tre per mille. Ai rimborsi spettanti ai contribuenti provvedono i comuni medesimi, con diritto alla restituzione a carico dello Stato della parte corrispondente all'aliquota del quattro per mille. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i termini e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Testo vigente dal 14 maggio 1998
