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La misura dei diritti previsti dalla presente legge e' soggetta a revisione ogni due anni, da attuarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, sentita la commissione di cui al successivo articolo 9. Tale revisione deve tenere conto delle esigenze di politica tariffaria del settore e dell'andamento dei costi e servizi aeroportuali. Il decreto di cui al primo comma entra in vigore novanta giorni dopo la data della sua emanazione.

Testo in vigore dal 31 maggio 1976 al 10 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;324~art8 · fonte su Normattiva