Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 1 dicembre 1973 al 22 dicembre 2008. 114 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il richiedente, ove non vi provveda direttamente, e' invitato dall'ufficio che riceve la domanda ad effettuare, entro il termine di quindici giorni dalla sua presentazione, il versamento, anche parziale, della somma che l'ufficio stesso, tenuto conto della rilevanza e della ubicazione delle opere previste nonche' delle presumibili esigenze di istruttoria e di indagini ad esse connesse, riterra' necessarie. Con le modalita' di cui al comma precedente possono essere richieste eventuali integrazioni delle somme gia versate. In caso di mancato versamento delle somme richieste, entro il termine assegnato, la domanda si intendera' rinunciata. Delle somme introitate a norma della presente legge, l'Amministrazione e' tenuta a dare, a richiesta, rendiconto a coloro che le hanno versate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N.133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-11-15;765~art3 · fonte del testo