Art. 3
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Il richiedente, ove non vi provveda direttamente, e' invitato dall'ufficio che riceve la domanda ad effettuare, entro il termine di quindici giorni dalla sua presentazione, il versamento, anche parziale, della somma che l'ufficio stesso, tenuto conto della rilevanza e della ubicazione delle opere previste nonche' delle presumibili esigenze di istruttoria e di indagini ad esse connesse, riterra' necessarie. Con le modalita' di cui al comma precedente possono essere richieste eventuali integrazioni delle somme gia versate. In caso di mancato versamento delle somme richieste, entro il termine assegnato, la domanda si intendera' rinunciata. Delle somme introitate a norma della presente legge, l'Amministrazione e' tenuta a dare, a richiesta, rendiconto a coloro che le hanno versate.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1973 al 22 dicembre 2008
