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Per la riscossione di eventuali crediti, derivanti dall'applicazione della presente legge, si applicano, in conformita' dell'articolo 39 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, le disposizioni del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Testo in vigore dal 1 dicembre 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;765~art4 · fonte del testo