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I versamenti di cui al precedente articolo 3 sono effettuati in tesoreria con imputazione ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata. In relazione ai predetti versamenti, con decreti del Ministro per il tesoro, sara' provveduto alla iscrizione, ad apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, delle somme occorrenti per far fronte alle spese di cui al precedente articolo 1.

Testo in vigore dal 1 dicembre 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;765~art5 · fonte del testo