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Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte degli uffici di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 1999. Fino al 31 dicembre 1999 in caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile e, comunque, in caso di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettore puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il giudice competente e' il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui e' avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Il pretore, anche prima dell'udienza di comparizione, su richiesta del ricorrente, puo' sospendere fino alla sentenza definitiva, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrano gravi motivi, l'efficacia del provvedimento di reiezione della domanda o del decreto di decadenza dal diritto di prestare il servizio civile. Dalla data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il giudice competente ai fini di quanto previsto dal comma 4 e' il tribunale in composizione monocratica di cui all'articolo 50- ter del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 51 del 1998. Il rigetto del ricorso o della richiesta di sospensiva comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.
Testo in vigore dal 15 luglio 1998 al 9 ottobre 2010
