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I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare. Il periodo di servizio civile e' riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalita' con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva. Il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato e' valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilita' e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e' da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile e di leva in pendenza di rapporto di lavoro. L'assistenza sanitaria e' assicurata dal Servizio sanitario nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 7.

Testo in vigore dal 15 luglio 1998 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-07-08;230~art6 · fonte su Normattiva