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Il personale trattenuto o richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 1 puo' conseguire fino a tre promozioni oltre il grado rivestito all'atto del trattenimento o del richiamo in servizio, ciascuna delle quali dopo il compimento di cinque anni dal conseguimento della precedente. Al personale titolare di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che fruisca di assegno di superinvalidita', puo' essere conferita una quarta promozione a condizione che siano trascorsi cinque anni dal conseguimento della terza ai sensi del comma 1. Il numero delle promozioni complessivamente conseguibili ai sensi delle disposizioni sull'avanzamento nel ruolo d'onore e di quelle di cui alla presente legge non puo' essere superiore a quattro; non e' consentito in ogni caso il superamento del grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza. L'avanzamento ha luogo ad anzianita', senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneita' fisica. Il personale giudicato idoneo e' promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianita' corrispondente alla data di compimento di ognuno dei quinquenni di cui al comma 1. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 febbraio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Testo in vigore dal 17 dicembre 2004 al 9 ottobre 2010
