Nuove norme in materia di revisori contabili
Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39
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Per l'ammissione alla prima sessione di esami, fermo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e' necessario:
- a)aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea o un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali rilasciati al compimento di un ciclo di studio della durata minima di tre anni, ovvero essere iscritti all'albo dei ragionieri e periti commerciali;
- b)avere svolto un tirocinio triennale presso un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, ovvero avere prestato servizio presso un istituto, un ente o un'amministrazione pubblica che istituzionalmente esercita attivita' di controllo contabile, ovvero essere stato componente, per un triennio, di un collegio sindacale o di un organo di controllo contabile di enti. L'attivita' di tirocinio e quella di componente di collegio sindacale, o di organo che eserciti controllo contabile su enti, sono cumulate ai fini del triennio. Per la valutazione o l'attestazione del tirocinio, che deve vertere in materia di controllo legale dei conti, l'interessato redige una relazione sull'attivita', che deve essere certificata, mediante dichiarazione con sottoscrizione autenticata, dal professionista o dal pubblico funzionario presso cui il tirocinio e' stato svolto. Ai fini del compimento del triennio di tirocinio e' valido anche il periodo di pratica svolto prima del completamento del ciclo di studi universitari di cui al comma 1, lettera a). Il periodo di tirocinio di cui al comma 1, lettera b), deve essere completato almeno trenta giorni prima del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione all'esame. I funzionari dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio presso un altro funzionario pubblico che sia abitualmente addetto alla revisione contabile. Il servizio prestato presso un istituto, un ente o un'amministrazione pubblica che istituzionalmente esercita attivita' di controllo contabile, e' certificato dal capo dell'ufficio presso cui e' stato svolto.
Testo in vigore dal 21 maggio 1997 al 12 luglio 1998
