Nuove norme in materia di revisori contabili

Art. 6 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

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Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha disposto (con l'art. 43, comma 1, lettera b)) che la legge 13 maggio 1997, n. 132 e' abrogata, ma continua ad essere applicata fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del suddetto decreto legislativo.

Testo vigente dal 7 aprile 2010

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 35/2004

    Ha colpito questo articolo
    26 gennaio 2004

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 2, della legge 13 maggio 1997, n. 132, nella parte in cui non prevede che siano esonerati dall'esame per la iscrizione nel registro dei revisori contabili anche coloro che fossero iscritti o acquisissero il diritto ad essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali in base ad una sessione d'esame in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge. Pur ammettendosi che una previsione legislativa possa assumere come riferimento temporale, per farne conseguire determinati effetti, una data scelta per così dire in astratto, facendola coincidere con l'entrata in vigore di una nuova legge, deve, infatti, rilevarsi che nella specie il legislatore è intervenuto a ridosso, per così dire, di una situazione concreta, riaprendo (sia pure con modifiche) una fase transitoria già regolata in riferimento ai diritti conseguiti dagli interessati e facendo salvi gli effetti di precedenti provvedimenti provvisori, poi caducati, nonché i “diritti acquisiti” in base a discipline preesistenti. Dando, così, alla nuova disciplina, per questa parte, un contenuto quasi “provvedimentale”, di proroga di un precedente regime, il legislatore, tuttavia, non poteva, senza incorrere in un vizio di manifesta irragionevolezza, ignorare i connotati concreti della situazione nella quale interveniva: non poteva, cioè, trascurare la circostanza che vi era una sessione d'esami ancora parzialmente in corso, in quel momento, e che quindi lo “sbarramento” temporale rigido che si intendeva introdurre avrebbe prodotto una discriminazione ingiustificata fra coloro che avevano o avrebbero sostenuto lo stesso esame, nella stessa sessione annuale, prima o dopo la data indicata, in base alla casuale durata delle prove.

    Art. 6 Nuove norme in materia di revisori contabili

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1997-05-13;132~art6 · fonte su Normattiva