Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1997 al 7 aprile 2010. Leggi il testo vigente →
L'esame consiste in prove orali aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, fermo quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. A compimento di ciascuna prova orale la commissione delibera assegnando i voti di merito. Tutte le deliberazioni della commissione sono assunte a maggioranza. Il candidato ottiene l'idoneita' quando abbia raggiunto i sei decimi di voto in ciascuna materia. Al termine di ciascuna seduta di esame la commissione comunica ai candidati il voto complessivo riportato. Al termine della sessione di esame, il presidente cura la formazione dell'elenco in ordine alfabetico di coloro che hanno superato l'esame con il voto riportato; cura altresi' che tale elenco, firmato dal presidente medesimo e dal segretario, sia inviato al Ministro di grazia e giustizia. Per ogni seduta e' redatto un processo verbale che deve essere firmato dal presidente e dal segretario.
Testo in vigore dal 21 maggio 1997 al 7 aprile 2010
