Art. 7 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39
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La domanda di ammissione all'esame e' redatta in bollo. Ad essa e' allegata la ricevuta del pagamento di lire centoventimila quale tassa di esame da pagarsi mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione all'apposito capitolo 3525 dell'entrata del bilancio dello Stato, capo XI.
Testo in vigore dal 21 maggio 1997 al 7 aprile 2010
