Nuove norme in materia di revisori contabili

Art. 8 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

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Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attivita' preordinata a consentire l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nonche' alla sua tenuta ed alla vigilanza sui revisori iscritti nello stesso, con decorrenza dal 1 gennaio 1996 e' dovuto da ogni iscritto nel registro il contributo annuo di lire cinquantamila da pagarsi entro il 31 gennaio mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione all'apposito capitolo 3525 dell'entrata del bilancio dello Stato, capo XI. La relativa attestazione di versamento deve essere inviata al Ministero di grazia e giustizia entro i tre mesi successivi al 31 gennaio. Per l'anno 1996 il contributo dovra' essere versato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ammontare del contributo puo' essere aggiornato, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle attivita' di cui al comma 1; l'aggiornamento avra' vigore dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso di omesso pagamento del contributo, il direttore generale della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal registro dei revisori contabili, previo esperimento della procedura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione di cui al comma 4, e' disposta la cancellazione dal registro dei revisori contabili con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi nelle forme di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474. Non sono ripetibili, se non richieste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme corrisposte a titolo di contributo sui compensi ai revisori contabili. E' abrogato il regio decreto 19 giugno 1940, n. 894.

Testo in vigore dal 21 maggio 1997 al 7 aprile 2010

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urn:nir:stato:legge:1997-05-13;132~art8 · fonte su Normattiva