Art. 18 — Norme diverse
Al primo comma dell'articolo 2544 del codice civile, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le societa' edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalita' giuridica". All'articolo 2751-bis del codice civile, dopo il numero 5), e' aggiunto il seguente: "5-bis) i crediti delle societa' cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti". Al primo comma dell'articolo 61 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono soppresse le parole: "fra impiegati dello Stato". Al secondo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono soppresse le parole: "tra dipendenti dello Stato". L'articolo 46 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e' abrogato. Al secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione societa' di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile".
Testo vigente dal 7 febbraio 1992
