Art. 3 — Quote e azioni
((1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica puo' possedere, stabilito dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, da ultimo elevato dall'articolo 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, e' determinato in cinquantamila euro. Per i soci delle cooperative di manipolazioni, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite e' fissato in settantamila euro)) I conferimenti di beni in natura non sono considerati ai fini del calcolo del limite massimo di cui al comma 1. Nelle societa' cooperative e nei loro consorzi il valore nominale di ciascuna quota o azione non puo' essere inferiore a lire cinquantamila e il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere superiore a lire un milione, salvo quanto disposto da leggi speciali per particolari categorie di enti cooperativi.
Testo vigente dal 29 giugno 1999
