Art. 36
[1]Articoli 12 e 13 R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 561; art. 90 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149; art. 1 sub. 11 legge 8 gennaio 1931, n. 50; art. 3 legge 22 dicembre 1932, n. 1675.
[3]Nel caso di cessazione dal servizio per una delle cause di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 26 la pensione non potra' essere inferiore a L. 2000.
[4]Per gli ufficiali giudiziari che cessino dal servizio all'eta' di 70 anni compiuti con almeno 20 anni di servizio utile la pensione non potra' essere inferiore a L. 6000.
[5]Nel caso di cui al precedente comma, qualora la pensione determinata in base alla tabella e alle norme di cui all'allegato A del presente testo unico risulti inferiore a L. 6000, la differenza sara' posta a carico dello Stato.
[6]Nel caso di cui alla lett. e) del precedente art. 26, se la pensione determinata mediante l'applicazione della tabella e delle norme di cui all'allegato A del presente testo unico risulti inferiore alla meta' dei proventi dell'ufficiale giudiziario accertati nell'ultimo anno di servizio e ridotti ai termini dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, la pensione stessa sara' integrata da una somma a carico dello Stato determinata in misura tale che il totale della detta risultante e dell'integramento non superi la meta' dei proventi predetti, fermo restando in ogni caso il limite massimo stabilito dal primo comma del presente articolo.1012
Gli interventi su questo articolo(6)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143
2Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che il massimo di pensione diretta previsto dal comma primo dell'art. 36 del presente Regio Decreto, nei casi di cessazioni dal servizio poste, viene elevato da lire ventimila a lire centoventimila.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1109
3Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1109 ha disposto (con art. 6, comma 2) che "Il massimo di pensione diretta previsto dal comma primo dell'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, viene elevato a lire duecentomila. Tale massimo non puo' essere superato, per l'applicazione del precedente art. 1, neanche nei casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° luglio 1947".
L. 21 novembre 1949, n. 914
4con decorrenza dal 1 novembre 1948
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti