Qualora ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione il Parlamento in seduta comune dichiara la propria incompetenza e trasmette gli atti all'autorita' giudiziaria. Se l'autorita' giudiziaria dissente dalla pronuncia di incompetenza del Parlamento o del comitato, provvede a norma del comma 3 dell'articolo 9.

Testo vigente dal 6 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-06-05;219~art10 · fonte su Normattiva