Art. 2
Il collegio, sentito il pubblico ministero e dopo lo svolgimento di ulteriori indagini ove richiesto dal procuratore della Repubblica ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, dispone l'archiviazione di cui al comma 2 del predetto articolo 8, se la notizia di reato e' infondata, ovvero manca una condizione di procedibilita' diversa dall'autorizzazione di cui all'articolo 96 della Costituzione, se il reato e' estinto, se il fatto non e' previsto dalla legge come reato, se l'indiziato non lo ha commesso ovvero se il fatto integra un reato diverso da quelli indicati nell'articolo 96 della Costituzione; in tale ultima ipotesi il collegio dispone altresi' la trasmissione degli atti all'autorita' giudiziaria competente a conoscere del diverso reato. Quando sopravvengano nuove prove il decreto di archiviazione indicato nel comma 1 puo' essere revocato dal collegio, su richiesta del procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, ed osservate le forme ivi previste. Se dispone la revoca, il collegio provvede ai sensi dell'articolo 8 della predetta legge costituzionale e il termine di novanta giorni ivi previsto decorre dalla data del ricevimento della richiesta del procuratore della Repubblica.
Testo vigente dal 6 giugno 1989
